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Sez. 1, Sentenza n. 1460 del 18/05/1971 (Rv. 351753 - 01)

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - PROPAGANDA MENZOGNERA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351753-01

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - PROPAGANDA MENZOGNERA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE - SUSSISTENZA.*

La propaganda menzognera, consistente nell'attribuzione ai prodotti o all'azienda di qualita, pregi o caratteristiche non posseduti, mediante false affermazioni relative a fatti specifici, in quanto si dimostra idonea a trarre in inganno i consumatori e a sviarli nel giudizio comparativo e nella scelta che essi compiono di fronte alle alternative offerte dal mercato, importa discredito e svalutazione dei prodotti altrui e da, quindi, luogo a concorrenza sleale ai sensi dell'art 2598 n 3 cod civ. (Conf 3529'55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)