Sez. 1, Sentenza n. 1460 del 18/05/1971 (Rv. 351753 - 01)
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - PROPAGANDA MENZOGNERA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE - SUSSISTENZA.*
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - PROPAGANDA MENZOGNERA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE - SUSSISTENZA.*
La propaganda menzognera, consistente nell'attribuzione ai prodotti o all'azienda di qualita, pregi o caratteristiche non posseduti, mediante false affermazioni relative a fatti specifici, in quanto si dimostra idonea a trarre in inganno i consumatori e a sviarli nel giudizio comparativo e nella scelta che essi compiono di fronte alle alternative offerte dal mercato, importa discredito e svalutazione dei prodotti altrui e da, quindi, luogo a concorrenza sleale ai sensi dell'art 2598 n 3 cod civ. (Conf 3529'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)