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Sez. 2, Sentenza n. 1385 del 06/05/1972 (Rv. 357964 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA IN UN GIUDIZIO TRA PARTI DIVERSE ED AVENTE DIVERSO OGGETTO - LIMITI - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357964-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA IN UN GIUDIZIO TRA PARTI DIVERSE ED AVENTE DIVERSO OGGETTO - LIMITI - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*

Una sentenza resa tra parti estranee al giudizio nel quale viene invocata, e su oggetto diverso, non puo in quella Sede spiegare l'efficacia propria del giudicato; ma poiche il giudicato puo valere come affermazione oggettiva di verita anche nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio, a meno che essi non siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale e intervenuto il giudicato, e possono quindi risentire da questo un pregiudizio giuridico, il giudice, nella valutazione degli elementi utili alla decisione, non deve ignorare quella sentenza e pretermettere del tutto l'indagine relativa al suo contenuto, ove dagli elementi obiettivi di giudizio posti a fondamento della pronuncia possa trarre dati di valore presuntivo o indiziario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)