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Sez. 1, Sentenza n. 3706 del 18/04/1994 (Rv. 486271 - 01)

Mandato - In genere (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio) | Mandato a stipulare una compravendita immobiliare - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Avvenuto conferimento del mandato - Ricognizione contenuta in una lettera proveniente da una delle parti - Prova dell'incontro dei consensi - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486271-01

Mandato - In genere (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio)

Per il mandato a stipulare una compravendita immobiliare, essendo la forma scritta richiesta "ad substantiam", è necessario che risultino per iscritto sia la proposta del mandante che l'accettazione del mandatario, anche se non espresse contestualmente; ne consegue che la ricognizione dell'avvenuto conferimento del mandato contenuta in una lettera proveniente da una delle dette parti, anche se accompagnata da una quietanza, non configura la documentazione necessaria a provare l'incontro dei consensi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)