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Sez. L, Sentenza n. 3452 del 03/04/1998 (Rv. 514186 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE | Querela di falso - Effetti - Interruzione del collegamento fra la dichiarazione e l'apparente sottoscrittore - Conseguenze - Contestazione della veridicità del contenuto della dichiarazione - Querela di falso - Inammissibilità - Buste - paga - Sottoscrizione da parte di soggetto incaricato dal datore di lavoro - Riferibilità del documento al datore stesso ai fini della prova del rapporto - Querela di falso - Inammissibilità - Mezzi ordinari di prova - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514186-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE

La querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quelli di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato. Ne consegue che se il lavoratore non contesti la non riferibilità al legale rappresentante della società presunta datrice di lavoro delle firme apposte sulle buste - paga, assumendo trattarsi comunque di soggetto incaricato dalla stessa società di compilarle e sottoscriverle, il valore di tale sottoscrizione in relazione all'ipotizzato rapporto di lavoro va accertato con l'uso degli ordinari mezzi di prova, restando al riguardo inammissibile la querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)