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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 392 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-04, depositata il 1989-07-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:392
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13515

  • Regione sicilia
  • Elezioni amministrative
  • Elezioni dei consigli comunali
  • Dipendenti delle unità sanitarie locali non facenti parte dell'ufficio di direzione
  • Ineleggibilità
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D. pres. regione sicilia 20.8.1960, art. 5, n. 3
  • Cost., artt. 51, primo comma, 3.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile in quanto la norma,anche sotto il profilo denunziata dal giudice "a quo", è stata già dichiarata illegittima con precedenti sentenze ed è stata successivamente oggetto di dichiarazione di manifesta inammissibilità con ordinanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3 del Decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 denunziato in riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 Cost., nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle Unità sanitarie locali non facenti parte dell'Ufficio direzione. - v. S. nn. 45/1977, 1062/1988; O. n. 15/1989.

Norme impugnate

  • art. 5, n. 3) decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del Decreto Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali nella Regione siciliana), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 21 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Catania, I sezione civile, con due ordinanze, rispettivamente del 7 febbraio e del 21 marzo 1986, emesse nello stesso procedimento civile pendente fra le stesse parti D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, esattamente dello stesso tenore e con le stesse parole (salvo, nell'ordinanza del 7 febbraio 1986, la precisazione che il convenuto si trovava in aspettativa da epoca anteriore alla presentazione delle candidature), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle Unità sanitarie locali non facenti parte dell'Ufficio di direzione; che la violazione dei parametri invocati dipende - giusta quanto si evince dalle ordinanze - dal trattamento deteriore fatto dalla legge siciliana ai cittadini italiani residenti nell'isola e dalla conseguente compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, rispetto a quanto in proposito invece dispone la legge nazionale 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), senza che sussista peraltro alcuna particolare situazione locale o esclusiva esigenza della Regione; che nessuno è intervenuto o si è costituito nella causa;
punto 2
Considerato che è incomprensibile la ragione che ha indotto il Tribunale a pronunciare nella stessa causa fra le stesse parti due ordinanze identiche a distanza di pochi giorni, mentre sembra abbastanza trasparente la ragione per cui sono state trasmesse a questa Corte a distanza di oltre tre anni, secondo una prassi che sembra ormai invalsa in questa materia in alcuni Uffici giudiziari, ma che non può essere apprezzata; che, comunque, le due identiche ordinanze devono necessariamente essere riunite e decise con unica ordinanza di questa Corte; che l'art. 5 n. 3 del Decreto presidenziale in parola è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte sotto ogni profilo, e perciò anche sotto quello dedotto nelle ordinanze in esame, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n. 1062, e la questione è stata poi dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza 18 gennaio 1989 n.15; che uguale sorte, pertanto, spetta alla questione qui sollevata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo Unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze 7 febbraio e 21 marzo 1986, perché l'illegittimità costituzionale è già stata dichiarata, sotto ogni profilo, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n. 1062. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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