Sez. 3, Sentenza n. 108 del 08/01/1999 (Rv. 522082 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO | Trasporto con rispedizione e trasporto concluso con lo spedizioniere - Vettore - Differenze - Conseguenze - Inadempimento dell'ausiliario dello spedizioniere - Vettore - Azione diretta del mittente - Esclusione.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO
Nel contratto di trasporto con rispedizione il vettore assume due obblighi: quello di trasferire la merce per una certa tratta, e quello - successivo - di concludere un contratto di trasporto, quale mandatario del mittente, per la tratta successiva. al contrario, nel contratto concluso con lo spedizioniere - vettore, quest'ultimo assume l'obbligo di eseguire in proprio il trasporto, e quindi assume nei confronti del mittente tutte le obbligazioni del vettore, quand'anche si avvalga di terzi nell'esecuzione del trasporto. Ne consegue che, in caso di inadempimento del terzo ausiliario dello spedizioniere - vettore, il mittente non ha azione contrattuale nei confronti del terzo suddetto, ma soltanto - ove ne ricorrano i presupposti - l'azione aquiliana ex art. 2043 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1699, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)