Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 22/06/1972 (Rv. 359229 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - VALIDITA FORMALE DEL CREDITO ANNOTATO - CONFESSIONE - ESCLUSIONE - NULLITA PER IL RELATIVO DIFETTO DI FORMA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - VALIDITA FORMALE DEL CREDITO ANNOTATO - CONFESSIONE - ESCLUSIONE - NULLITA PER IL RELATIVO DIFETTO DI FORMA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
L'approvazione del conto, di per se sola, non puo valere come ammissione confessoria della stipulazione in Forma solenne del titolo negoziale costitutivo del credito annotato nel conto, e quindi impedire di rilevare, anche di ufficio, la relativa ragione di nullita. (nella specie, il credito annotato riguardava interessi superiori al tasso legale, in relazione al quale si assumeva il difetto del titolo documentale necessario ad substantiam).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)