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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 249 del 1987

Decisione
decisa il 1987-07-01, depositata il 1987-07-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:249
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4399

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Contributi sociali di malattia a carico di liberi professionisti
  • Misura
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - perché identica ad altra già decisa nel senso dell'infondatezza e in assenza di nuove e diverse prospettazioni rispetto a quanto deciso - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33); 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981, n. 537); 14 l. 26 aprile 1982, n. 181; 33 l. 27 dicembre 1983, n. 730, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - S. n. 167/1986; O. nn. 282/1986, 55/1987, 56/1987 e 174/1987.

Norme impugnate

  • legge 29 febbraio 1980, n. 33
  • art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730
  • legge 26 settembre 1981, n. 537
  • art. 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402
  • art. 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663
  • art. 14 legge 26 aprile 1982, n. 181

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. con modificazione nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale); dell'art.12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. con modificazioni nella legge 26 settembre 1981 n. 537 (Contenimento della spesa previdenziale ed adeguamento delle contribuzioni); dell'art.14 della legge 26 aprile 1982 n. 181 (Legge finanziaria 1982) e dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730 (Legge finanziaria 1984), promosso con l'ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Pretore di Palmi nel procedimento civile vertente tra Fonti Arcangelo ed altri e Ministero del Tesoro ed altri iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 prima serie speciale dell'anno 1987. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 16 giugno 1986 è stata sollevata dal Pretore di Palmi questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, nella parte in cui determinano la misura, fissa e percentuale, del contributo sociale di malattia dei liberi professionisti in modo più oneroso rispetto ad altre categorie di cittadini, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; che per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 167/1986 (e successive ordinanze nn. 282/1986, 55, 56 e 174/1987) questa Corte ha dichiarato infondata (ovvero manifestamente infondata) identica questione di legittimità costituzionale delle disposizioni concernenti i contributi obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti; che la ordinanza di cui in epigrafe non propone nuove prospettazioni tali da doversi modificare, in punto, quanto già deciso; che, pertanto, la dedotta questione va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevata in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987. Il Presidente: ANDRIOLI Il Redattore: BORZELLINO Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

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