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Sez. 3 - , Sentenza n. 1414 del 18/01/2023 (Rv. 666689 - 01)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Credito derivante da conto corrente assistito da fido bancario - Anteriorità rispetto ad atti dispositivi del correntista - Data di insorgenza del credito litigioso - Individuazione.
Stato
decisa il 2023-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666689-01

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile.

Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)