Sez. 3, Sentenza n. 11778 del 06/08/2002 (Rv. 556719 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO | Morte della parte attrice prima della notificazione dell'atto introduttivo - Nullità del giudizio - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Sanabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
Il decesso della parte attrice avvenuto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado comporta la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e non suscettibile di sanatoria per effetto dell'intervento in giudizio degli eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)