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Sez. 3, Sentenza n. 11778 del 06/08/2002 (Rv. 556719 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO | Morte della parte attrice prima della notificazione dell'atto introduttivo - Nullità del giudizio - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Sanabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556719-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Il decesso della parte attrice avvenuto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado comporta la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e non suscettibile di sanatoria per effetto dell'intervento in giudizio degli eredi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)