DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (89/662/CEE)
Testo in vigore al
Art. 8
1.
Nei casi previsti dall'articolo 7, la competente autorità di uno Stato membro destinatario si mette immediatamente in contatto con la competente autorità dello Stato membro speditore. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.
Qualora quest'ultima nutra il timore che tali misure non siano sufficienti, essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.
Allorché i controlli previsti all'articolo 7 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta, la competente autorità dello Stato membro destinatario informa la Commissione e i servizi veterinari degli altri Stati membri.
Su richiesta della competente autorità dello Stato membro destinatario o di sua iniziativa, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni constatate:
inviare sul posto una missione d'ispezione;
incaricare un veterinario ufficiale, il cui nome deve figurare in una lista compilata da tale istituzione su suggerimento degli Stati membri e che sia accettato dalle varie parti interessate, di accertare i fatti nello stabilimento interessato;
chiedere alla competente autorità di intensificare i prelievi di campioni sulla produzione dello stabilimento in questione.
Essa informa gli Stati membri delle sue conclusioni.
Qualora dette misure siano adottate per ovviare a ripetute irregolarità da parte di uno stabilimento, la Commissione mette a carico di detto stabilimento le spese sostenute per l'applicazione dei trattini del comma precedente allo stesso.
In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sui prodotti provenienti dallo stabilimento in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di sanità pubblica, sospendere l'autorizzazione.
Lo Stato membro destinatario può, da parte sua, intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.
La Commissione, su richiesta di uno dei due Stati membri interessati — se il parere dell'esperto conferma le irregolarità — deve adottare secondo la procedura prevista all'articolo 17 le misure appropriate, che possono arrivare fino ad autorizzare gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di prodotti provenienti da tale stabilimento. Queste misure debbono essere confermate o rivedute quanto prima secondo la procedura prevista all'articolo 17.
Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18.
2.
La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle competenti autorità, salvo nel caso previsto nel quarto comma.
Le decisioni adottate dalla competente autorità dello Stato destinatario devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore.
A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.
Tuttavia, in caso di controversia se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura su un elenco di esperti della Comunità che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità.
L'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.
3. Le spese per la rispedizione delle merci, lo stoccaggio delle medesime, la loro utilizzazione per altri scopi o la loro distruzione sono a carico del destinatario.
Capo III. Disposizioni comuni
Art. 9
1.
Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione, oltre all'insorgere nel suo territorio delle malattie contemplate dalla direttiva 82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeno che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.
Lo Stato membro d'origine mette immediatamente in vigore le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, segnatamente la determinazione delle zone di protezione ivi previste, o adotta qualsiasi altra misura che ritenga appropriata.
Lo Stato membro destinatario o di transito che, al momento di un controllo ai sensi dell'articolo 5, ha constatato una delle malattie o fenomeni di cui al primo comma può, se del caso, prendere misure di prevenzione previste dalla normativa comunitaria.
In attesa delle misure che dovranno essere prese in conformità del paragrafo 4, lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti degli stabilimenti interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria.
Le misure prese dagli Stati membri sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. Uno o più rappresentanti della Commissione possono, su richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma o per iniziativa di detta istituzione, recarsi immediatamente sul posto per esaminare, in collaborazione con la competente autorità, le misure prese ed emettono un parere sulle medesime.
3. Qualora non sia stata informata delle misure prese oppure le consideri insufficienti, la Commissione può, in collaborazione con lo Stato membro interessato e in attesa della riunione del comitato veterinario permanente, adottare provvedimenti cautelari nei confronti dei prodotti provenienti dalla regione colpita dall'epizoozia o da un determinato stabilimento. Tali provvedimenti sono sottoposti senza indugio al comitato veterinario permanente per essere confermati, modificati o invalidati secondo la procedura prevista all'articolo 17.
4. In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio ad un esame della situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per i prodotti di cui all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti d'origine o i prodotti derivati da tali prodotti. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco della zoonosi e dei fenomeni che possono comportare gravi rischi per la salute umana, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 18.
Art. 10
Ogni Stato membro e la Commissione designano il servizio o i servizi competenti nel campo dei controlli veterinari incaricati di assicurare i controlli veterinari e la collaborazione con i servizi di controllo degli altri Stati membri.
Art. 11
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli agenti dei propri servizi veterinari, eventualmente con la collaborazione degli agenti di altri servizi all'uopo abilitati, possano in particolare:
ispezionare locali, uffici, laboratori, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali, prodotti per la pulizia e la manutenzione ed esaminare i procedimenti utilizzati per la produzione o per il trattamento dei prodotti, nonché la marcatura, l'etichettatura e la presentazione di tali prodotti;
controllare che il personale osservi le condizioni previste dai testi riportati nell'allegato A;
prelevare campioni dei prodotti conservati per lo stoccaggio o la vendita, messi in circolazione o trasportati;
esaminare il materiale documentario o informatico utile per i controlli, costituito in virtù delle misure adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.
A tal fine essi devono ottenere dagli stabilimenti controllati la collaborazione necessaria per l'esecuzione del loro compito.
Art. 12
1. L'articolo 8, paragrafo 3 e gli articoli 10 e 11 della direttiva 64/433/CEE9, modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE10, sono soppressi.
2. L'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 71/118/CEE11, modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE, sono soppressi.
3. Nella direttiva 72/461/CEE12, modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE13:
i) l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e gli articoli 6 e 8 sono soppressi;
ii) all'articolo 8 bis, i riferimenti all'articolo 8 sono sostituiti con il riferimento all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE.
4. L'articolo 7, paragrafo 3 e gli articoli 12 e 16 della direttiva 77/99/CEE14, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE15, sono soppressi.
5. Nella direttiva 80/215/CEE:
i) l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e gli articoli 6 e 7 sono soppressi;
ii) all'articolo 7 bis, i riferimenti all'articolo 7 sono sostituiti con il riferimento all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE.
6. L'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e gli articoli 7, 8 e 12 della direttiva 85/397/CEE16, modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/8517, sono soppressi.
7. L'articolo 10, paragrafi 1 e 3 della direttiva 88/657/CEE è soppresso.
8. Gli articoli 8 e 9 della direttiva 89/437/CEE18 sono soppressi.
9. All'allegato B della direttiva 72/462/CEE19, la menzione seguente è aggiunta al certificato: «Nome e indirizzo del primo destinatario».
Art. 13
1. Nelle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE, è aggiunto l'articoloseguente: «Articolo 19 Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE20 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.
2. Nelle direttive 72/461/CEE e 80/215/CEE è aggiunto l'articoloseguente: «Articolo 15 Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE21 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.
3. Nella direttiva 77/99/CEE è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 24 Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE22 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.
4. Nelle direttive 85/397/CEE e 88/657/CEE è aggiunto l'articoloseguente: «Articolo 18 Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE23 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli dà effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.
5. Nella direttiva 89/437/CEE è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 17 Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE24 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.
Art. 14
Gli scambi di prodotti di cui all'allegato B sono, in attesa di una regolamentazione comunitaria, soggetti alle norme di controllo previste dalla presente direttiva e, in particolare, da quelle previste all'articolo 5, paragrafo 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri le condizioni e le modalità relative agli scambi dei prodotti di cui al primo comma.
Art. 15
All'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE25 è inserito il punto seguente: «2 bis. Uno o più rappresentanti della Commissione possono, su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa di detta istituzione, recarsi immediatamente sul posto per esaminare, in concertazione con la competente autorità, le misure prese ed emettono un parere sulle medesime.»
Art. 16
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, secondo un modello armonizzato, le informazioni essenziali relative ai controlli eseguiti in forza della presente direttiva.
2. La Commissione esamina, nel quadro del comitato veterinario permanente, le informazioni di cui al paragrafo 1. Essa può adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 18, le misure appropriate.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la periodicità della trasmissione delle informazioni, il modello da adottare e la natura delle informazioni, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 18.
Art. 17
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/200226.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE27.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 18
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Capo IV. Disposizioni transitorie e finali
Art. 19
2. Anteriormente al 31 dicembre 1996, il Consiglio riesamina le disposizioni della presente direttiva, in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, corredata di eventuali proposte sulle quali il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.
Art. 20
Fino al 31 dicembre 1992 e per permettere una realizzazione progressiva del regime di controllo previsto dalla presente direttiva gli Stati membri possono operare nel corso del trasporto:
un controllo su documenti per i prodotti di cui agli allegati A e B o importati in provenienza da paesi terzi;
controlli veterinari aleatori, non discriminatori, sui prodotti di cui all'allegato B.
Art. 21
Art. 22
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1o luglio 1992.
Art. 23
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente H. NALLET ALLEGATO A Legislazioni veterinarie - Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3) - Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3) - Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28) - Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE (GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25) - Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/660/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 35) - Direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8) - Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni (GU n. L 382del 31. 12. 1988, pag. 3) (;) - Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87) (;) ALLEGATO B Prodotti che non formano oggetto di armonizzazione comunitaria, ma i cui scambi sarebbero soggetti ai controlli previsti dalla presente direttiva Prodotti di origine animale contemplati dall'allegato II del trattato: - carni di coniglio e di selvaggina - latte crudo e prodotti a base di latte - prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano - prodotti della pesca destinati al consumo umano - molluschi bivalvi vivi destinati al cunsumo umano - prodotti a base di carni di selvaggina e di coniglio - sangue - grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione - miele - lumache destinate al consumo umano - cosce di rana destinate al consumo umano (;) A decorrere dal 1g gennaio 1992.