Sez. 1 - , Ordinanza n. 23411 del 01/08/2023 (Rv. 668690 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Contributo erogato a fondo perduto - Estensione del privilegio - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI
L'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese, che riconosce il privilegio generale ai crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per i contributi che siano stati concessi a fondo perduto, atteso che, una volta risultate frustrate le finalità proprie degli interventi a sostegno delle imprese, deve comunque trovare adeguata protezione l'interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a loro disposizione.
Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)