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Testo unico delle norme sulla circolazione stradale

Testo in vigore al

Testo Unico circolazione stradale

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Sfera di applicazione delle norme

1. La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade e' regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse.

2. Salvo diversa disposizione, le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli I, II e VIII in quanto applicabili.

Art. 2 Denominazioni topografiche stradali

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati:

2. Centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale;

3. Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli;

4. Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata;

5. Sede stradale: piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste;

6. Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali;

7. Corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli;

8. Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi;

9. Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni;

10. Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata, ai pedoni;

11. Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie;

12. Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus: .

13. Spartitraffico o isola: parte della carreggiata dalla quale e' escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un lato senso, su una corsia o verso determinate direzioni;

14. Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia;

15. Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni;

16. Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilita';

17. Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilita';

18. Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprieta' laterali;

19. Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla, circolazione nel senso di marcia.

Art. 3 Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati

1. Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, puo' sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.

2. Il Prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. L'ente proprietario della strada puo' con ordinanza:

  1. a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

  2. b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;

  3. c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;

  4. d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;

  5. e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve.

4. Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

5. L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo' con ordinanza prescrivere ai conducenti lo obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza.

6. Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, puo' essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici.

7. Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

8. Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali o dal competente capo del Compartimento della viabilita'; per le strade militari dal comandante della Zona militare territoriale al quale spettano altresi' i poteri indicati nei commi primo e secondo.

9. Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, contro quelle del comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa.

10. Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso.

11. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Art. 4 Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco:

  1. a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo;

  2. b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse;

  3. c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;

  4. d) quando l'intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d), sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta possono essere accordati, per accertate necessita', per messi subordinati a speciali condizioni e cautele.

5. I Comuni possono:

  1. a) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli;

  2. b) assumere con deliberazione del Consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a tale scopo;

  3. c) concedere con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni.

6. Le concessioni sono accordate di preferenza, a parita' di ogni altra condizione, agli Automobile clubs e per gli autocarri all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

7. Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.

8. Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia ovvero lo dia, in concessione su parte della stessa area o su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio senza custodia.

9. Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma.

10. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Art. 5 Veicoli esclusi dalle autostrade

1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, anche in via permanente, determinate categorie di veicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove trattisi di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea il provvedimento e' adottato di concerto col Ministro per i trasporti.

Art. 6 Tregge e slitte

1. La circolazione delle tregge e' ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli.

2. La circolazione delle slitte e' ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 7 Occupazione di suolo stradale

1. L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non puo' essere consentita, salvo casi di necessita' o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilita'.

2. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densita' di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.

3. Salvo casi di necessita', l'occupazione di marciapiedi o banchine puo' essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, sempreche' rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Art. 8 Lavori e depositi sulle strade

1. Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve:

  1. a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito;

  2. b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;

  3. c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a striscie bianche e rosse;

  4. d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilita', fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;

  5. e) porre, fuori dei centri abitati, il segnale "lavori" da entrambe le parti in prossimita' dei lavori o dei depositi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Art. 9 Competizioni sportive su strada

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocita' con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore.

2. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate.

3. Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare la autorizzazione i Prefetti delle Province nel cui territorio le gare medesime debbono aver luogo.

4. Per le gare di velocita' l'autorizzazione e' subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali assistito da un rappresentante dell'Autoimobile Club d'Italia, se si tratti di gara automobilistica, o della Federazione motociclistica italiana, se si tratti di gara motociclistica, ed al nulla osta del Ministro per i lavori pubblici.

5. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione civile.

6. L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara.

7. Puo' essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia
ammessa una velocita' media eccedente i cinquanta chilometri all'ora.

8. Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale
autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al Questore, il quale puo' modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi di incolumita' pubblica.

9. Chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione, ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda, da lire diecimila a lire quarantamila. Se si tratta di gare di velocita' con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena e' dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

10. Chiunque viola il divieto di transito e' punito con la ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 10 Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali

1. Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:

  1. 1) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'articolo 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 32, sempreche' non vengano superati i limiti dell'articolo 33;

  2. 2) il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.

2. Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:

  1. a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;

  2. b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.

3. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire solo a nome o nella disponibilita' delle predette aziende.

4. Si intendono per cose indivisibili quelle di cui e' tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o i pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

6. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

7. L'autorizzazione e' data volta per volta o per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potra' autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalita'.

8. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilita' dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale e' richiesta l'autorizzazione, deve altresi' essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

9. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'articolo 58.

10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al primo comma, numero 2), e al secondo comma, nonche' delle macchine agricole e operatrici, quando per le stesse ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo.

11. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalita' di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonche' le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, numero 2).

12. Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'articolo 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

13. Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, e' soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'articolo 121.

14. Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

15. Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione.

Art. 11 Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose

1. Sono vietati le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione e ubicazione possano, a giudizio dell'ente propietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonche' le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

2. Sui veicoli e' vietata qualsiasi pubblicita' luminosa o, a luce riflessa che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione.

3. Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati e degli agglomerati costituiti da non meno di venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione e' data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione e' data previa, presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorita'.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi. La distanza fra i cartelli sara' stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e pareti rocciose.

5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo debbono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine, che comunque non puo' superare quindici giorni, stabilito nella diffida dell'ente proprietario della strada o, per le autostrade in concessione, dell'ente concedente.

6. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'ente a spese del titolare dell'autorizzazione. Il Prefetto, riconosciutane la, legalita', rende esecutoria la nota delle spese, da riscuotersi con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato stabilita dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

7. Le disposizioni dei commi quinto e sesto si applicano anche alle insegne e alle sorgenti luminose, sostituito al titolare della autorizzazione il proprietario delle medesime.

8. Nulla e' innovato, per quanto riguarda il collocamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari, alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico, protezione delle bellezze naturali e tutela del paesaggio.

9. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.