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Sez. 5, Sentenza n. 8643 del 06/04/2007 (Rv. 598094 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Redditi d'impresa - Contabilità formalmente regolare - Accertamento in rettifica ex art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993 - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598094-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427) consente, pure in presenza di contabilità formalmente regolare e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non assolutamente necessaria, la rettifica induttiva del reddito d'impresa qualora emergano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta o agli studi di settore, e quindi anche al di fuori delle ipotesi previste dell'art. 39, primo comma, lettera d, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)