Sez. 3 - , Sentenza n. 25844 del 31/10/2017 (Rv. 646462 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Paziente ricoverato in casa di cura deputata a fornire esclusivamente l’immobile, il vitto ed il personale paramedico – Obbligazione alle prestazioni sanitarie a carico dell’azienda ospedaliera – Contratto atipico di spedalità tra casa di cura e paziente - Configurabilità – Esclusione - Conseguenze – Necessità di accreditamento istituzionale della casa di cura – Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
La prestazione di una casa di cura, limitata alla messa a disposizione in favore di un’azienda ospedaliera del personale paramedico, dell’immobile con i relativi impianti nonchè del vitto per i ricoverati, non rientra nel contratto atipico di spedalità, difettandone il connotato essenziale, consistente nella effettuazione delle cure mediche e chirurgiche (rimaste, nella specie, a carico della stessa azienda) e non richiede, pertanto, che la casa di cura sia soggetta ad accreditamento istituzionale ex art. 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)