Sez. 2, Sentenza n. 4240 del 19/04/1991 (Rv. 471755 - 01)
Fonti del diritto - Leggi straniere - Conoscenza del giudice. | Obbligatorietà - Insussistenza - Censura in Cassazione di violazione o falsa applicazione di leggi straniere - Ammissibilità - Condizioni.
Fonti del diritto - Leggi straniere - Conoscenza del giudice.
Dal principio secondo il quale la conoscenza della legge straniera non fa parte della scienza ufficiale del giudice italiano consegue che, in sede di legittimità, la censura di mancata applicazione, da parte della sentenza impugnata, di detta legge, non può risolversi nella mera deduzione di diversità della stessa rispetto a quella italiana applicata dal giudice "a quo", ma postula l'allegazione del contenuto delle norme (o quanto meno l'indicazione degli estremi di esse) che asserisce applicabili al rapporto dedotto in giudizio; soltanto dopo l'adempimento di siffatto onere, da parte del ricorrente, sorge il potere-dovere della Corte di esaminare - previa, occorrendo, acquisizione del testo ufficiale delle norme in questione - la censura di violazione o falsa applicazione delle stesse.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)