Sez. U, Sentenza n. 171 del 10/01/1984 (Rv. 432422 - 01)
LOCAZIONE - PRETESE DA PARTE DI TERZI - LOCAZIONE STIPULATA CON LA P.A. - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE DI GARANTIRE IL CONDUTTORE DA EVENTUALI PRETESE DI TERZI SUL BENE LOCATO - DISCIPLINA EX ART. 1229 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
LOCAZIONE - PRETESE DA PARTE DI TERZI - LOCAZIONE STIPULATA CON LA P.A. - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE DI GARANTIRE IL CONDUTTORE DA EVENTUALI PRETESE DI TERZI SUL BENE LOCATO - DISCIPLINA EX ART. 1229 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
L'art. 1229 cod. civ., operante anche nei contratti stipulati con la P.a., il quale sancisce la nullità del patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore, oltre che per il caso di dolo o colpa grave, anche per il caso in cui il fatto del debitore medesimo integri violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, può trovare applicazione, con riguardo alla clausola del contratto di locazione che escluda l'Obbligo dell'amministrazione concedente di garantire il conduttore da eventuali pretese di terzi sul bene locato, solo ove si deduca e dimostri la ricorrenza della prima delle indicate ipotesi, e non anche con riferimento alla seconda, in quanto la norma che impone al locatore la suddetta garanzia (art. 1585 cod. civ.) non rientra fra quelle dettate per ragioni di ordine pubblico. (V 1817/82, mass n 419659).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)