Tutela delle cose d'interesse artistico o storico
Testo in vigore al
Art. 32
1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.
2. In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante e' vietato di effettuar la tradizione della cosa.
3. La proprieta' passa allo Stato dalla data del provvedimento col quale e' esercitata la prelazione.
4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
Art. 33
1. Il diritto di prelazione puo' essere esercitato dal Ministro per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa, sia a qualunque titolo data in pagamento.
Art. 34
1. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle, scienze e delle arti, puo' vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprieta' privata, notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.
2. In caso di alienazione, totale o parziale, e' riservato allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi nel termini e modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.
Capo IV. Disposizioni sulla esportazione ed importazione
Sezione I. Esportazione
Art. 35
1. E' vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storicoculturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichita' e belle arti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche.
2. Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichita' e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.
3. Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze.
Art. 36
1. Chiunque intenda esportare dal Regno cose di cui all'art. deve ottenerne licenza.
2. A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.
3. Le contestazioni tra, l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.
Art. 37
1. Salvo quanto e' stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e' soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:
1) fino a lire 1.000.000: otto per cento;
2) da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;
3) da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento;
4) oltre lire 21.000.000: trenta per cento.
Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico.
2. Ove l'esportatore non ritengo di accettare il valore determinato dal Ministro per l'educazione nazionale, il valore stesso e' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.
Art. 38
1. Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e per le valute, puo', di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.
Art. 39
1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge.
2. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, il prezzo di acquisto e' proposto dal Ministro stesso.
3. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sara' stabilito secondo le modalita' di cui all'art. 37.
Art. 40
1. Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sessione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.
2. La licenza di esportazione temporanea e' concessa per un periodo di tempo determinato e puo' essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.
3. La tassa di esportazione e' riscossa a titolo cauzionale. Essa e' incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano riemportati nel termine stabilito.
Art. 41
1. Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, puo' concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle Regie sedi diplomatiche o consolari.
2. Puo' inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.
Sezione II. Importazione temporanea
Art. 42
1. Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.
2. Detto termine sara' prorogato di cinque in cinque anni su richiesta, dell'interessato.
Capo V. Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte.
Art. 43
1. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta', di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.
- A tale scopo puo', con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
2. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro puo' rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.
Art. 44
1. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
2. Al proprietario dell'immobile sara' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
3. In caso di disaccordo, il premio e' determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
Art. 45
1. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.
3. In caso di inosservanza, la concessione e' revocata.
4. La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministro.
5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
Art. 46
1. Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.
2. Al proprietario dell'immobile e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
3. Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.
4. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.
5. Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione e' nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.
Art. 47
1. Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.
2. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'articolo 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.
3. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
4. Al proprietario e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare la meta' del valore delle cose stesse.
5. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.
Art. 48
1. Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli stessi obblighi e' soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.
4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 49
1. Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.
2. Allo scopritore e' corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
3. Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.
4. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.
5. Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione e' nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.
Art. 50
1. Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
Capo VI. Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico
Art. 51
1. E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
2. Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano.
Art. 52
1. Il pubblico e' ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto, legalmente riconosciuto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.