Sez. 2, Sentenza n. 6858 del 14/12/1982 (Rv. 424513 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE PER AVVENUTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE PER AVVENUTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della preclusione della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di un contratto preliminare per l'avvenuto adempimento della prestazione, quando le parti abbiano anticipatamente eseguito le obbligazioni che dovrebbero scaturire dal contratto definitivo - quali, nel caso di compravendita, il pagamento del prezzo e la consegna della cosa - occorre aver riguardo, non tanto alla stipula dell'atto definitivo, quanto a siffatto anticipato adempimento, e ciò, da un canto, perché, relativamente all'equilibrio economico tutelato dall'art. 1467 cod. civ., va dato rilievo all'aspetto oneroso della prestazione dovuta, e non agli adempimenti formali, e, dall'altro, perché la giustificazione del rifiuto di contrarre e la coerente proposta di risoluzione del preliminare appaiono incompatibili con lo adempimento integrale delle obbligazioni conseguenti al contratto da stipulare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)