Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sentenza di rigetto dell’opposizione - Cassazione con rinvio - Natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo - Permanenza - Fattispecie. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio).
Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)