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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 58 del 1986

Decisione
decisa il 1986-03-18, depositata il 1986-03-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:58
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12066

  • Locazione di immobili urbani
  • Uso diverso dall'abitazione
  • Rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978
  • Rapporti "prorogati" ex art. 67, stessa legge
  • Ulteriore proroga per un biennio
  • Mancata estensione ai rapporti "non prorogati" di cui all'art. 71, legge citata
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 15 bis del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) - articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94 - là dove dispone l'ulteriore proroga biennale dei soli rapporti di locazione non abitativa "prorogati", in via transitoria, dall'art. 67, legge n. 392 del 1978, e non anche di quelli già - "non soggetti a proroga legale" - disciplinati, in via transitoria, dall'art. 71, stessa legge. La questione è stata, infatti, già decisa nel senso dell'infondatezza, avendo la Corte rilevato che la denunciata diversità di trattamento trova fondamento nelle diverse caratteristiche delle considerate categorie di rapporti, in quanto soltanto per quelli "prorogati" la data di scadenza poteva funzionare quale punto di riferimento (lett. a), b) e c) dell'art. 67 cit.), mentre i rapporti "non prorogati" (art. 71, cit.) - che peraltro costituivano un numero limitato - presentavano tratti talmente differenti da non consentire razionalmente l'assoggettamento alla medesima disciplina. - S. n. 89/1984.

Norme impugnate

  • art. 15-bis d.l. 23 gennaio 1982, n. 9
  • legge 25 marzo 1982, n. 94

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (proroga dei rapporti di locazione non abitativa) promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1984 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Toso Diego e Lazzaris Franca, iscritta al n. 1183 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Toso Diego e Lazzaris Franca, concernente la fine della locazione di un immobile non abitativo, il Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 marzo 1984 (reg. ord. n. 1183 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale ha prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa soggetti alle scadenze di cui all'art. 67 l. 27 luglio 1978 n. 392; che secondo il Tribunale, trattandosi nella specie di contratto non soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della l. ult. cit. e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste nel detto art. 67 bensl' in quella considerata nel successivo art. 71, il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal citato art. 15 bis; che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva dubbia al giudice rimettente, in quanto esso limitava la ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost.; che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.
punto 2
Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto già decisa con la sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in cui questa Corte ha osservato che il differente trattamento disposto dall'impugnato art. 15 bis per i rapporti locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli "non prorogati" (art. 71), di cui alla legge n. 392 del 1978, trova fondamento nelle diverse caratteristiche dei rapporti stessi, giacché soltanto rispetto ai primi la data di scadenza poteva funzionare quale punto di riferimento (lett. a), b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i secondi, che peraltro costituivano un numero limitato, presentavano tratti talmente differenti da non consentire razionalmente l'assoggettamento alla medesima disciplina.
punto 3
Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe in quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze