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Sez. L, Sentenza n. 12886 del 19/12/1997 (Rv. 511066 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Contenuto - Indicazione dell'istante - Omissione - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511066-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

La mancata indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, della persona ad istanza della quale viene eseguita la notifica non importa nullità della notifica stessa nel caso in cui dall'atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto che l'ha richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)