diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2535 del 16/04/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204740 - 01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Competenza per territorio | Condannato ristretto in luogo diverso da quello di residenza - Competenza a determinare le modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive - Criterio del luogo di residenza di cui all'art. 62 legge 689/82 - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204740-01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Competenza per territorio

L'art. 62, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la competenza a determinare le modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata spetta al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, si applica anche nell'ipotesi in cui l'interessato sia ristretto in luogo diverso da quello della residenza; tale disposizione, infatti, ha natura speciale rispetto al generico precetto di cui all'art. 677, primo comma, cod. proc. pen., che individua la competenza della magistratura di sorveglianza in base all'ubicazione dell'istituto di pena o prevenzione in cui il condannato si trovi all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. La norma speciale antecedente non può, inoltre, ritenersi derogata da quella generale successiva anche in forza dell'espresso tenore dell'art. 210 disp. coord. cod. proc. pen., il quale ha fatto salve le disposizioni di leggi o decreti disciplinanti la competenza per materia o territorio in deroga alla disciplina codicistica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 210 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 210 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)