Sez. 1, Sentenza n. 2569 del 05/12/1970 (Rv. 348920 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'APPARENZA DEL DIRITTO - APPLICABILITA.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'APPARENZA DEL DIRITTO - APPLICABILITA.*
Il principio secondo il quale, perche un rapporto sociale di fatto possa considerarsi esistente nei confronti dei terzi, in guisa da far ritenere che le obbligazioni sociali siano garantite dal patrimonio sociale e da quello individuale dei singoli soci, e necessario che da parte di questi ultimi siano poste in essere manifestazioni tali da ingenerare nei terzi, che con essi trattano, il convincimento della effettiva esistenza e responsabilita della apparente societa, trova giustificazione in quella piu generale della tutela dell'apparenza del diritto che ha permesso l'interpretazione estensiva del secondo comma dell'art 147 della legge fallimentare, e che resta applicabile anche alle obbligazioni in genere che si assumono di natura sociale oltre che di coloro che le hanno sottoscritte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2513, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2462
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)