Sez. 1, Sentenza n. 5619 del 16/09/1986 (Rv. 448108 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - FORZA MAGGIORE OSTATIVA DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ - REQUISITI - TRANSITORIETÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - FORZA MAGGIORE OSTATIVA DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ - REQUISITI - TRANSITORIETÀ.*
In tema di adozione speciale, la soluzione del conflitto tra l'interesse del minore ad essere inserito in un nucleo familiare capace di supplire alle carenze assistenziali della famiglia naturale ed i diritti di quest'ultima, non è affidato alle variabili scelte dell'interprete, ma ad un criterio tipico, quantunque elastico, individuato dal legislatore nella esistenza o meno di una situazione non transitoria di "forza maggiore" che abbia determinato lo stato di abbandono dell'adottando. Pertanto tale stato non è idoneo a fondare la dichiarazione di adottabilità (e quindi a rendere recessivi i legami della famiglia di sangue) se dovuto a cause di forza maggiore destinate a cessare in un arco di tempo ragionevolmente breve; mentre, in caso contrario, prevale l'interesse del minore - socialmente apprezzabile - ad essere collocato in nuovo contesto familiare atto a promuovere il suo adeguato sviluppo psico-fisico. (V 2830/86, mass n 440597; (V 1807/85, mass n 439751).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)