Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970
Testo in vigore al
Art. 14
1. L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.1
Art. 15
1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano.
Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.
2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennita' dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennita' e' fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli e' stato causato, e' surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore puo' avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore e' tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.
4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.1
Art. 16
1. Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.1
CONTRATTO DI INTERMEDIARIO DI VIAGGI
Art. 17
1. Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, e' considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.1
Art. 18
1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, e' sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualita' di intermediario del primo.
2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi e' tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che puo' essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto e' regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione.1
Art. 19
1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca ne' l'esistenza ne la validita' del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi e' considerato come un organizzatore di viaggi.
In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.1
Art. 20
1. Il viaggiatore puo' annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.1
Art. 21
1. L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.1
Art. 22
1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennita' dovuta in applicazione del paragrafo 1 e' limitata a 10.000 franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente puo' comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.1
Art. 23
1. Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.1
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 24
1. Il franco menzionato nella presente Convenzione e' il franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.1
Art. 25
1. Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, puo' dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilita' o che determinano o limitano le indennita' da loro dovute.1
Art. 26
1. Quando la responsabilita' extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 e' messa in causa, questa persona puo' ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilita' dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennita' da loro dovute, l'ammontare di queste indennita' non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.1
Art. 27
1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilita' o che limitano le indennita' da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, e' avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.
2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformita' a queste disposizioni.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilita' extra-contrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi e' stata commessa da tali persone.1
Art. 28
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.1
AZIONI LEGALI
Art. 29
1. Il contratto di viaggio puo' contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applichera' la presente Convenzione.1
Art. 30
1. Le azioni alle quali puo' dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrita' fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che da' luogo alla controversia.
Comunque, in caso di ferite o altri danni all'integrita' fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che da' luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.
2. Le azioni alle quali puo' dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che da' luogo alla controversia.1
NULLITA' DELLE STIPULAZIONI CONTRARIE ALLA CONVENZIONE
Art. 31
1. E' nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore.
La nullita' di tale stipulazione non comporta la nullita' del contratto.
2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.1
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non puo' essere regolata per via di negoziato, e' sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi.
2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformita' allo Statuto della Corte.1
Art. 33
1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, fino al 31 dicembre 1971.1
Art. 34
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.1