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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20488 del 03/08/2018 (Rv. 650298 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declinatoria della competenza da parte di un giudice - Potere del giudice della riassunzione di sollevare il conflitto - Soggezione alla preclusione fissata dall’art. 38 c.p.c. - Sussistenza - Elevazione del conflitto oltre il termine di preclusione - Conseguenze - Inammissibilità - Riproposizione dell’eccezione di incompetenza davanti al giudice adito in riassunzione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650298-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

In materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)