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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 01)

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ | Fideiussione - Revocatoria - Eccezione di nullità della garanzia personale - Proposizione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Eccezione fondata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657007-01

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ

La nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali. (Nella specie, un istituto di credito ha esercitato l'azione revocatoria nei confronti di alcuni fideiussori e questi ultimi hanno eccepito, solo davanti alla S.C., la nullità della garanzia da loro prestata perché conforme ad uno schema contrattuale elaborato dall'ABI, in tema di clausole da apporre alle fideiussioni, dichiarato illegittimo dall'Autorità competente in quanto conseguente ad un'intesa fra imprese restrittiva della concorrenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2901, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)