Sez. L, Sentenza n. 6018 del 12/03/2009 (Rv. 607850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato - Computo del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Alla stregua dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, gli istituti, di legge e di contratto collettivo, collegati a detta anzianità retroagiscono alla stipula del contratto di formazione e lavoro, mentre per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)