Sez. 5, Sentenza n. 322 del 27/10/1978 Ud. (dep. 12/01/1979) Rv. 140772 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - NOZIONE - AGGRESSIONE DA PARTE DI PIU PERSONE NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE REAGISCE PER DIFENDERSI - ESCLUSIONE DEL DELITTO ANCHE A CARICO DEGLI AGGRESSORI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - NOZIONE - AGGRESSIONE DA PARTE DI PIU PERSONE NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE REAGISCE PER DIFENDERSI - ESCLUSIONE DEL DELITTO ANCHE A CARICO DEGLI AGGRESSORI.*
Nella rissa tutti i partecipanti sono animati dal duplice intento di recare offesa agli avversari e di difendersi dalla loro violenza. L'elemento che la caratterizza e quindi la reciproca Azione aggressiva esercitata da gruppi contrapposti al fine di sopraffarsi a vicenda. Pertanto, in caso di aggressione da parte di piu persone nei confronti di un'altra, la quale reagisce per difendersi, non sussiste il delitto di rissa, ne a carico dell'aggredito, ne a carico degli aggressori, in quanto avendo essi di fronte non un contendente bensi un soggetto che si difende, manca una parte avversaria corrissante.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)