Sez. 5, Sentenza n. 6474 del 05/07/1974 Ud. (dep. 03/10/1974) Rv. 128086 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA D'INCOMPETENZA PER MATERIA IN APPELLO - POSSIBILITA DI CONFLITTO - SUSSISTE - RICORSO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA D'INCOMPETENZA PER MATERIA IN APPELLO - POSSIBILITA DI CONFLITTO - SUSSISTE - RICORSO - INAMMISSIBILITA.*
La norma dell'art 190, comma secondo cod proc pen, che stabilisce la non impugnabilita delle sentenze relative alla Competenza quando possono dar luogo ad un conflitto di giurisdizione o di Competenza ex art 51 cod proc pen, contiene una preclusione all'Esercizio del diritto di gravame, che risulta fondata sulla Mancanza di definitivita della pronuncia d'incompetenza e sulla natura meramente processuale di tale decisione poiche con essa il giudice, sia di primo che di secondo grado, non fa altro che limitarsi ad un mero accertamento dei presupposti per la prosecuzione del processo. Pertanto, una volta verificata la duplice condizione posta a base della preclusione (che la sentenza e relativa alla Competenza e che puo dare luogo a un conflitto) il gravame non e ammissibile per nessuna ragione, giacche in correlazione con la regola di cui al primo comma dell'art 190 cod proc pen, secondo cui 'la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti sono soggetti a impugnazioné e giuridicamente esclusa la possibilita di dare ingresso al gravame, non tanto per un caso non stabilito dalla legge, quanto per un caso in cui la legge espressamente lo vieta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)