Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 122 del 1970
Massime (10)
Massima n. 5143
- Diritti inviolabili
- Ambito della categoria
- Comprende i fondamentali diritti di libertà proclamata negli artt. 13-28 della costituzione.
Massima n. 5144
- Costituzione della repubblica
- Disposizioni sui rapporti civili
- Delimitano competenze, casi e modi di intervento dei pubblici poteri
- Natura pubblicistica dei rapporti
- Problema attinente alla natura degli interessi rispetto ai quali i diritti protetti dalla costituzione devono prevalere
- Impregiudicatezza. (costituzione, artt. 13-28).
Leggi la massima
Le disposizioni della Costituzione della Repubblica in tema di "rapporti civili" appaiono rivolte a delimitare le competenze, i casi e i modi di intervento dei pubblici poteri. In tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere pubblicistico, ma ciò nulla ha a che vedere col diverso problema attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti protetti dalla Costituzione devono prevalere.
Massima n. 5145
- Costituzione della repubblica
- Rapporti civili
- Diritti fondamentali di libertà
- Rigorosa determinazione degli interessi pubblici che si pongono come limiti legittimi di quelli
- Potere del legislatore di regolare i conflitti tra i diritti garantiti e gli interessi privati
- Limiti. (costituzione, artt. 13-28).
Leggi la massima
È sicuramente da escludersi che la Costituzione, mentre con estremo rigore stabilisce (non importa se in modo esplicito o implicito) quali pubblici interessi possono costituire legittimo limite ai diritti fondamentali di libertà, riconosciuti nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione, nel contempo lasci al pieno arbitrio del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti fra questi diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale subordinazione dei primi ai secondi.
Massima n. 5146
- Costituzione della repubblica
- Rapporti civili
- Diritti fondamentali di libertà
- Potere del singolo di farli valere erga omnes e di ottenerne tutela sia nei confronti delle autorità che dei consociati
- Fattispecie
- Libertà di manifestazione del pensiero. (costituzione, art. 21, primo comma).
Leggi la massima
Le libertà fondamentali affermate, garantite e tutelate nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione della Repubblica, sono riconosciute come diritti del singolo, che il singolo deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali diritti, anche la libertà di manifestazione del pensiero proclamata dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti, delle autorità come dei consociati. Nessuno può quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale.
Parametri
- art. 21, comma 1, Cost.
Massima n. 5147
- Stampa
- Disciplina costituzionale
- Interventi del legislatore ordinario e delle pubbliche autorità
- Tassativa delimitazione
- Finalità
- Garanzia della libertà di manifestazione del pensiero
- Limiti di questa libertà ex art. 21, primo comma, della costituzione
- Estensione alla libertà di stampa
- Misura cautelare del sequestro delle pubblicazioni
- Legittimità in tutti i casi di violazione dei limiti sostanziali della libertà di stampa
- Esclusione.
Leggi la massima
La rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono preordinate a garanzia del diritto di libera manifestazione del pensiero. Pertanto i limiti che circoscrivono la libertà di manifestazione del pensiero - limiti da ricercarsi in sede di interpretazione del primo comma dell'art. 21 della Costituzione - valgono anche per la libertà di stampa. Tuttavia, la materia del sequestro delle pubblicazioni a stampa, regolata specificamente dall'art. 21, terzo comma, della Costituzione, è diversa da quella dei limiti sostanziali della libertà di stampa. Di conseguenza non tutte le violazioni di siffatti limiti, possono legittimare il ricorso alla misura cautelare del sequestro.
Parametri
- art. 21, comma 1, Cost.
- art. 21, comma 3, Cost.
Massima n. 5148
- Stampa
- Diffusione
- Costituzione, art. 21, terzo comma
- Garanzia di provvedimenti che possono risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo
- Interesse al sequestro e interesse alla circolazione della stampa
- Conflitti
- Disciplina
- Potere del legislatore ordinario di dare prevalenza al primo interesse nel caso di delitti.
Leggi la massima
Per garantire la diffusione della stampa, che potrebbe essere compromessa da provvedimenti i quali, ancorché adottati dall'autorità giudiziaria, si basano su una cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo, l'art. 21, terzo comma, della Costituzione, disciplinando, in considerazione della importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa, mentre ha consentito al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo (purché attraverso una espressa previsione) nel caso di delitti, direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra ipotesi.
Parametri
- art. 21, comma 3, Cost.
Massima n. 5149
- Libertà di manifestazione del pensiero
- Costituzione, art. 21, primo comma
- Tutela la pubblicazione dell'immagine altrui in quanto costituisca mezzo di manifestazione
- Superamento dei limiti entro i quali opera la garanzia
- Sequestro preventivo
- Ammissibilità nella sola ipotesi di delitto (pubblicazioni oscene, ex art. 528 del cod. penale). (costituzione, art. 21, terzo comma; R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma).
Leggi la massima
La pubblicazione dell'immagine altrui, in quanto costituisca mezzo di manifestazione del pensiero, cade nell'ambito del diritto tutelato dal primo comma dell'art. 21 Cost. e soggiace ai limiti entro i quali tale garanzia costituzionale opera. Tuttavia, ove si sia ricorso al giudice in base all'assunto che tali limiti siano stati superati, il sequestro preventivo - allo stato della legislazione - è ammissibile, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, Cost. - nell'unica ipotesi di delitto per cui la legge vigente (cfr. il r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma) espressamente lo autorizzi: solo cioè quando la pubblicazione dell'immagine attraverso la stampa integri la fattispecie prevista dall'art. 528 cod. pen. (pubblicazioni oscene).
Norme impugnate
- art. 2, comma 1, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561
Parametri
- art. 21, comma 3, Cost.
- art. 21, comma 1, Cost.
Massima n. 5150
- Procedimenti speciali
- Provvedimenti cautelari d'urgenza
- Cod. proc. civ., art. 700
- Elasticità del suo contenuto
- Potere del giudice di disporre il sequestro preventivo
- Limiti
- Desumibilità da una interpretazione sistematica della disposizione e da precetti costituzionali.
Leggi la massima
L'art. 700 cod. proc. civ. (sui provvedimenti di urgenza), nella elasticità del suo contenuto, consente al giudice di adottare, tra i provvedimenti che più gli appaiano congrui rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, e fuori dei casi di sequestri tipici disciplinati dagli artt. 670 e segg. dello stesso codice di proc. civ., anche il sequestro preventivo. L'art. 700 cod. proc. civ., tuttavia, proprio a causa della genericità dei poteri che conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e non consente quindi che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale.
Norme impugnate
- art. 700 c.p.c.
Massima n. 5151
- Diritto d'autore
- Protezione
- Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 96 e 97
- Contenuto
- Disciplina sostanziale del diritto all'immagine
- Cod. civ., art. 10
- Abuso dell'immagine altrui e provvedimenti giudiziari di tutela
- Non attengono alla materia del sequestro preventivo.
Leggi la massima
Gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (sulla protezione del diritto d'autore e diritti connessi), elencano i casi in cui esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona è legittimo o illegittimo, e quindi hanno per contenuto la disciplina sostanziale del diritto all'immagine. A sua volta l'art. 10 del codice civile, riguarda, di per sé, i provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene represso l'abuso dell'immagine altrui. Poiché né negli uni né nell'altro c'è riferimento alcuno a misure cautelari provvisorie, deve escludersi che essi attengano alla materia del sequestro preventivo.
Norme impugnate
Massima n. 5152
- Stampa
- Pubblicazioni a stampa
- Sequestro preventivo
- Cod. proc. civ., art. 700, cod. civ., art. 10, e legge 22 aprile 1941, n. 633
- Non conferiscono al giudice un potere in tal senso
- Violazione dell'art. 21, terzo comma, della costituzione
- Insussistenza
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Gli artt. 700 cod. proc. civ., 10 cod. civ., 96 e 97 della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, se correttamente interpretati, non conferiscono al giudice il potere di ordinare, in via cautelare, a tutela del diritto all'immagine, il sequestro preventivo di pubblicazioni a stampa. Nessuna delle suddette disposizioni, pertanto, viene in collisione con il divieto - posto dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione - di sequestrare preventivamente pubblicazioni a stampa che costituiscono manifestazioni di pensiero, se non nel caso di delitti per cui la legge espressamente lo autorizzi. Va quindi dichiarata non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito con l'ord. del Pretore di Roma 30 dicembre 1968, iscritta al n. 37 reg. ord. 1969, e pubblicata nella G.U. n. 78 del 26 marzo 1969.
Norme impugnate
Parametri
- art. 21, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del codice civile e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, in relazione all'art. 700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1968 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Perini Anna Maria, Vistarini Patrizia e la società editrice Balsamo ed altri, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
punto 1
In un procedimento promosso da Anna Maria Perini e da Patrizia Vistarini (in arte Mita Medici) contro la S.p.A. Balsamo, editrice della rivista "Playmen", contro la S.r.l. Faser Film il pretore di Roma, accogliendo un'eccezione formulata dai contro ricorrenti, ha proposto una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto "la norma contenuta negli artt. 10 del codice civile e 96, 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in rapporto all'art. 700 del codice di procedura civile, in quanto consente, ai fini di far cessare l'abuso dell'immagine altrui, il sequestro di pubblicazioni a stampa".
Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 30 dicembre 1968, il pretore, ritenuta la rilevanza dell'eccezione, osserva che l'art. 21, terzo comma, della Costituzione stabilisce che al sequestro della stampa si può procedere soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi: poiché la Costituzione, così statuendo, pone una riserva rinforzata di legge, nel senso che condizioni necessarie per la sequestrabilità sono da un canto la determinazione di una fattispecie criminosa come delitto e dall'altro l'espressa previsione da parte della legge sulla stampa (con esclusione di qualsiasi altra legge), non è manifestamente infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale di una norma, quale quella de qua, che consente il sequestro senza che concorrano le condizioni stabilite dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione.
punto 2
L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi con atto di deduzioni del 3 aprile 1969 in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Illustrando le ragioni che sorreggono tale conclusione, la difesa dello Stato - dopo essersi soffermata sulla tutela del c.d. diritto all'immagine e sui limiti che in proposito incontra il diritto alla libera manifestazione del pensiero garantito dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione - osserva che le disposizioni contenute negli artt. 96 e 97 della legge sul diritto di autore e l'art. 10 del codice civile non incidono sul campo di applicazione del terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, che non attiene ai provvedimenti che possono essere adottati dal giudice con la sentenza definitiva, ma solo ai provvedimenti cautelari. Rilevato che la norma sostanzialmente impugnata è quella dell'art. 700 del codice di procedura civile, l'Avvocatura sostiene che la disposizione costituzionale restrittiva del sequestro si rivolge direttamente al giudice, ponendo un limite ai suoi poteri: nella specie la norma processuale impugnata, che consente l'emissione in via di urgenza di provvedimenti dal contenuto non preventivamente determinato, attribuisce al giudice un potere nell'esercizio del quale egli deve tener conto di altre norme dell'ordinamento, che eventualmente escludano l'ammissibilità di una determinata misura cautelare, e, quindi, anche dei limiti derivanti dall'art. 21, terzo comma, della Costituzione. Posto che quest'ultimo dovesse essere interpretato nel senso prospettato dall'ordinanza di rimessione, il giudice non dovrebbe concedere il sequestro: si tratta, dunque, - così conclude l'Avvocatura su questo punto - di un problema di interpretazione del combinato disposto della legge ordinaria e della norma costituzionale, non già di una questione di legittimità costituzionale.
Comunque si deve escludere, secondo la difesa dello Stato, che l'art. 21, terzo comma, della Costituzione impedisca al giudice di emanare, a tutela del diritto dell'immagine, un provvedimento di sequestro di stampati. I "rapporti civili" regolati dalla Costituzione negli artt. 13-28 sono quelli nei quali è parte il pubblico potere, non quelli che intercorrono fra privati, ed è certo che l'art. 21 trae origine da secolari rivendicazioni della stampa nei confronti delle limitazioni provenienti dall'autorità pubblica: in particolare la disposizione del terzo comma tende ad escludere i sequestri disposti da organi appartenenti ad un potere diverso da quello giudiziario e ad impedire che ogni eventuale reato commesso da persona preposta all'azienda della stampa possa comportare il sequestro dello stampato con effetti che inciderebbero sulla libertà tutelata dall'art. 21 della Costituzione. Ad avviso dell'Avvocatura si deve perciò pervenire alla conclusione che la norma costituzionale di cui l'ordinanza denuncia la violazione non si estende al campo dei diritti privati e che la tutela della libertà di stampa non può eliminare tutti i mezzi che l'ordinamento predispone a presidio dei diritti subiettivi dei singoli: di tal che è da ritenere che il sequestro ex art. 700 del codice di procedura civile, in quanto costituisce mezzo di attuazione del diritto all'immagine e non strumento di limitazione della libertà di stampa da parte dei pubblici poteri, non incide sul divieto posto dalla norma costituzionale di raffronto.
punto 3
Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle sue conclusioni.
:
Considerato in diritto
punto 1
La Corte è chiamata a decidere se il potere del giudice civile di disporre il sequestro di pubblicazioni a stampa "al fine di far cessare l'abuso dell'immagine altrui" - potere che l'ordinanza di rimessione fa discendere dagli "artt. 10 del codice civile e 96, 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in rapporto all'art. 700 del codice di procedura civile" risulti compatibile con l'art. 21, terzo comma, della Costituzione.
Nel proporre tale questione il pretore di Roma esprime l'avviso che non sia conforme alla Costituzione una norma che, come quella denunciata, consenta il sequestro della stampa "al di fuori di ipotesi delittuose e di espressa previsione da parte della legge sulla stampa".
punto 2
Per accertare la sfera di applicazione della norma costituzionale di raffronto occorre partire dalla non controvertibile constatazione che la rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono preordinate, in un settore di particolare rilevanza, a garanzia del diritto di libera manifestazione del pensiero.
Questa premessa - che impone di interpretare il secondo capoverso dell'art. 21 della Costituzione in stretta correlazione col principio enunciato nel primo comma - sembra necessaria per un'esatta valutazione della tesi, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la disciplina restrittiva del potere di procedere al sequestro della stampa si riferirebbe solo ai rapporti fra questa ed i pubblici poteri e non andrebbe estesa anche "al campo dei diritti privati". La tesi muove esplicitamente dal presupposto che tutte le disposizioni attinenti ai rapporti civili nulla abbiano a che fare con "i rapporti che possono sorgere tra i cittadini": ma tale opinione, segnatamente nella sua formulazione così assoluta e generale deve essere fermamente respinta. Ed invero nel titolo primo della prima parte della Costituzione vengono affermati, garantiti e tutelati alcuni fondamentali diritti di libertà - in gran parte compresi nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo genericamente contemplati nell'art. 2 -, che al singolo sono riconosciuti e che il singolo deve poter far valere erga omnes. Così, ad es., per quanto riguarda la materia che specificamente interessa la presente controversia, non è lecito dubitare che la libertà di manifestare il proprio pensiero debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa recarvi attentato senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale. Né può trarre in inganno la circostanza che il più delle volte, in tema di rapporti civili, le disposizioni costituzionali appaiono rivolte a delimitare le competenze, i casi ed i modi di intervento dei pubblici poteri. È vero che in tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere pubblicistico, ma ciò nulla ha a che vedere col diverso problema attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti costituzionalmente protetti devono prevalere. Se si pensasse diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione, sicuramente inaccettabile, che la Costituzione, mentre con estremo rigore stabilisce (non importa se in modo esplicito od implicito) quali pubblici interessi possano costituire legittimo limite ai diritti costituzionali di cui si discorre, nel contempo lasci al pieno arbitrio del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti fra questi diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale subordinazione dei primi ai secondi.
punto 3
Le considerazioni esposte devono indurre a ritenere che quando la stampa viene in considerazione come strumento di diffusione del pensiero - presupposto che discende dalla già rilevata connessione fra libertà di stampa e libertà di pensiero -, la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 21 della Costituzione copre l'intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa entra in collisione. In altri termini, il fatto che la Costituzione ammetta il sequestro preventivo solo "nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi" o "nel caso di violazione di norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili" non può non escludere la legittimità di tale misura in ogni altro caso.
Vale la pena di mettere in rilievo che ciò non significa che al di fuori delle predette ipotesi la libertà di stampa non conosca confini. Per il già richiamato carattere di strumentalità, essa soggiace agli stessi limiti che circoscrivono la libertà di manifestazione del pensiero. Ma si tratta di limiti che vanno ricercati in sede di interpretazione del primo comma dell'articolo 21: il terzo comma, che disciplina la diversa materia della misura cautelare del sequestro, deve essere interpretato nel senso che non tutte le violazioni di siffatti limiti possono legittimare il ricorso a tale misura. Per garantire la diffusione della stampa, che potrebbe essere compromessa o addirittura definitivamente pregiudicata da provvedimenti che, ancorché adottati dall'autorità giudiziaria, si basano su una cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo, la Costituzione, tenendo conto della importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, ha disciplinato il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa: la norma costituzionale di raffronto, mentre consente al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo (purché attraverso un'espressa previsione) nel caso di delitti, direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra ipotesi.
punto 4
Facendo applicazione di tali principi al particolare oggetto della questione sollevata dal pretore di Roma, si deve anzitutto rilevare che la pubblicazione dell'immagine altrui, in quanto costituisca mezzo di manifestazione del pensiero, cade nell'ambito del diritto tutelato dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione e soggiace ai limiti entro i quali tale garanzia costituzionale opera. Ma, ove tali limiti siano stati superati, il sequestro preventivo - naturalmente, allo stato della legislazione - è ammissibile solo quando la pubblicazione dell'immagine attraverso la stampa integri la fattispecie prevista dall'art. 528 del codice penale (pubblicazioni oscene), perché solo in tal caso concorrono le due condizioni prescritte dalla norma costituzionale di raffronto: si tratta, infatti, di un delitto e per esso espressamente la legge vigente (R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma) autorizza il provvedimento.
punto 5
Volgendo ora l'esame alle disposizioni denunziate, la Corte ritiene che debba escludersi che gli artt. 96, 97 della legge n. 633 del 1941 e l'art. 10 del codice civile attengano alla materia del sequestro preventivo: i primi, infatti, elencano i casi in cui esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona è legittimo o illegittimo e, quindi, hanno per contenuto la disciplina sostanziale del c.d. diritto all'immagine; il secondo riguarda i provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene represso l'abuso dell'immagine altrui. Né negli uni né nell'altro c'è riferimento alcuno a misure cautelari e provvisorie.
Diverso, invece, è il discorso da farsi per l'art. 700 del codice di procedura civile. Questa disposizione, nell'elasticità del suo contenuto, consente al giudice di adottare il provvedimento che più gli appaia congruo rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, e non sembra dubbio che in tale generica previsione possa rientrare anche il sequestro preventivo, quando non si tratti di uno dei sequestri tipici disciplinati dagli artt. 670 e seguenti dello stesso codice. Si deve tuttavia osservare che l'art. 700, proprio a causa della genericità dei poteri che conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e - come esattamente pone in rilievo la difesa dello Stato - non consente, quindi, che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale. Ond'è che il giudice, nonostante l'ampia discrezionalità attribuitagli, non può trovare nel predetto articolo la fonte di un potere che, per le cose innanzi dette, il terzo comma dell'art. 21 gli preclude. Si può perciò concludere che, poiché la disposizione denunziata, se correttamente interpretata, non è in contrasto con la norma costituzionale di raffronto, la questione, anche in questa parte, deve essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del codice civile, degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (contenente disposizioni sulla "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), e - nei sensi di cui in motivazione dell'art. 700 del codice di procedura civile, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze