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Sez. 3, Sentenza n. 14742 del 11/02/2016 Ud. (dep. 11/04/2016) Rv. 266634 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Stato di nervosismo - Rilevanza ai fini della esclusione dell'elemento psicologico - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266634-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Lo stato di nervosismo e di risentimento non esclude l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi dell'ipotesi delittuosa. (La S.C. ha applicato il suddetto principio di diritto in fattispecie relativa allo stato di risentimento dell'imputato, determinato dal rifiuto del coniuge a congiungersi carnalmente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)