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Sez. 2 - , Ordinanza n. 16057 del 14/06/2019 (Rv. 654228 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE | Sequestro giudiziario - Atti compiuti dal custode anche in esecuzione di provvedimento del giudice - Responsabilità nei confronti dei terzi - Legittimazione attiva e passiva del custode in relazione a tali rapporti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654228-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)