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Sez. 2, Sentenza n. 3877 del 04/12/1969 (Rv. 344252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DI DISPORRE I MEZZI DI PROVA RITENUTI OPPORTUNI - ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DI DISPORRE I MEZZI DI PROVA RITENUTI OPPORTUNI - ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'avvalersi o meno della facolta prevista dal primo comma dell'art 439 cod proc civ - secondo il quale il giudice, in materia di controversie individuali di lavoro, puo disporre tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni - costituisce estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione. (V 2629-69, massima n 342255).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)