Sez. 3, Sentenza n. 20328 del 20/09/2006 (Rv. 593320 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Sinistro stradale - Uscita di strada in tratto non delimitato da guard - Rail - Azione di resposabilità civile contro la P.A. proprietaria - Ricorso in cassazione - Motivo di violazione di legge - Denunciante genericamente l'omessa considerazione del rilievo causale della mancanza del guard - Rail - Mancata indicazione dell'obbligo giuridico generico o specifico di apposizione e della sede del giudizio di merito di sua deduzione - Inidoneità del motivo - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile della P.A., proprietaria di una strada, per un sinistro occorso ad un automobilista che sia uscito fuori carreggiata in un tratto non delimitato da "guard-rail", il vizio di violazione di legge - con il quale si lamenti che la sentenza di merito non abbia considerato rilevante sul piano causale la mancanza, pur pacifica, del guard-rail - è denunciato in modo inidoneo a configurare l'errore nell'applicazione dei principi in tema di nesso di causalità allorquando il motivo si limiti ad enunciare quella mancanza, senza prospettare l'obbligo giuridico specifico o generico nella specie imposto all'epoca del sinistro, e senza indicare la sede del giudizio di merito nella quale, in ipotesi, esso era stato prospettato, dovendo escludersi che la Corte di cassazione possa procedere d'ufficio ad individuare l'esistenza dell'obbligo "de quo", desumibile soltanto sulla base di accertamento di fatto. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a sinistro avvenuto in data anteriore sia al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 223 del 1993, sia all'art. 2 della legge n. 85 del 2001 e, quindi, in riferimento ad una situazione normativa nella quale la stessa corte ha anche rilevato che veniva in rilievo il principio per cui l'apposizione del guard-rail sarebbe dipeso dall'obbligo generico della P.A. gerente e proprietaria della strada di evitare eventualmente un'insidia per gli utenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/01/1993 num. 223, Legge 22/03/2001 num. 85 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)