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Sez. 1, Sentenza n. 2364 del 09/12/1985 Ud. (dep. 22/03/1986) Rv. 172216 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - ELEMENTI POSITIVI E NEGATIVI - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172216-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - ELEMENTI POSITIVI E NEGATIVI - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

L'assoluzione per insufficienza di prove è legittimata o da una obiettiva incompletezza ed equivocità degli elementi positivi di prova assunti o da un contrasto dialettico tra elementi positivi e negativi, che, pur non annullando del tutto il valore probatorio dei primi, ne diminuisca il significato e la Rilevanza, sì da renderli del pari oggettivamente incompleti ed equivoci al fine di un sicuro giudizio di responsabilità. Però, trattandosi di un giudizio valutativo, le interferenze degli elementi probatori negativi su quelli positivi non vanno considerate in modo frammentario ed analitico, ma in modo complessivo e sintetico, sì da saggiarne la influenza riduttiva non solo nei confronti dei diretti elementi antagonisti, ma anche nei riguardi di tutti gli altri, onde il giudizio nel suo complesso risulti incompleto ed equivoco. Inoltre, l'influenza riduttiva di ciascun elemento negativo deve essere sorretta da un supporto critico obiettivo secondo i canoni della logica formale, altrimenti si risolve in una semplice riserva acritica, puramente soggettiva, la quale pertanto lascia intatto il valore probatorio dell'elemento o degli elementi positivi contrapposti. (Conf mass n 148845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)