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Sez. L, Sentenza n. 1398 del 24/01/2005 (Rv. 579287 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Arbitrato rituale ed irrituale - Rispettive nozioni - Clausola compromissoria - Interpretazione - Criteri - Fattispecie relativa al CCNL 1990\1992 ferrovieri.
Stato
decisa il 2005-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579287-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando è da ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, ha natura eccezionale. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto la natura irrituale dell'arbitrato previsto dall'art. 87 del CCNL 1990\1992 per i ferrovieri).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Contr. Coll. 30/10/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)