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Sez. 6, Sentenza n. 2385 del 24/06/1998 Cc. (dep. 18/09/1998) Rv. 211940 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Mancato accertamento dei motivi determinanti del reato (c.d. movente) - Irrilevanza ai fini della affermazione di responsabilità, quando questa risulti già provata "aliunde" - Sussistenza di semplici indizi di responsabilità - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211940-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Il mancato accertamento dei motivi determinanti del reato (c.d. movente) può giudicarsi irrilevante ai fini della affermazione di responsabilità solo quando questa risulti già provata "aliunde"; ove, invece, la responsabilità sia basata su semplici indizi, il mancato accertamento di una valida e certa causale non può che influenzare negativamente il complessivo giudizio ex art. 273 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)