diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3499 del 06/03/2012 (Rv. 621411 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Deposito del plico presso l'ufficio postale - Successivo ritiro - Sufficienza - Attività precedenti - Irregolarità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621411-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In materia di notifiche a mezzo posta, una volta che il procedimento si sia concluso con il ritiro del plico depositato presso l'ufficio postale, anziché con la compiuta giacenza, sono irrilevanti le eventuali omissioni imputabili all'agente postale nella fase precedente il deposito. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)