Sez. 1, Sentenza n. 498 del 02/03/1970 (Rv. 345515 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA- AFFISSIONE - MODALITA.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA- AFFISSIONE - MODALITA.*
L'affissione delle sentenze pronunziate in Sede di opposizione allo stato passivo fallimentare, tanto in primo grado quanto in appello, deve essere eseguita nell'albo del tribunale che ha dichiarato il fallimento e tale formalita, anche se eseguita oltre il termine prescritto, e la sola necessaria e sufficiente per la decorrenza dei termini per le impugnazioni.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)