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Sez. 6, Sentenza n. 3372 del 14/12/1982 Cc. (dep. 21/12/1982) Rv. 156724 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - OBBLIGATORIETÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156724-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - OBBLIGATORIETÀ - DECORRENZA.*

Non sussiste l'Obbligo della comunicazione giudiziaria fino a quando il giudice non disponga di elementi che consentano la sicura e completa identificazione del soggetto al quale possano essere attribuite le qualità di imputato o di indiziato di un determinato reato. (Conf mass n 151324, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)