DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (89/106/CEE)
Testo in vigore al
Capo II. Norme armonizzate
Art. 7
1. Per garantire la qualità delle norme armonizzate per i prodotti, tali norme sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati loro conferiti dalla Commissione conformemente alla procedura prevista nella direttiva 83/189/CEE e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19 conformemente alle disposizioni generali relative alla cooperazione tra la Commissione e detti organismi firmata il 13 novembre 1984.
2. Le norme così stabilite devono essere espresse nella misura del possibile in termini di requisiti di prestazione dei prodotti tenendo conto dei documenti interpretativi.
3. Quando le norme sono state elaborate dagli organismi europei di normalizzazione la Commissione ne pubblica gli estratti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Capo III. Benestare tecnico europeo
Art. 8
1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato.
2.
Il benestare tecnico europeo può essere accordato ai:
a) prodotti per cui non esiste né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma armonizzata e per cui la Commissione, previa consultazione del comitato permanente, non ritiene possibile o ancora possibile elaborare una norma; e
b) prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute.
Anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato per una norma armonizzata, la lettera a) non esclude il rilascio del benestare tecnico europeo per prodotti per cui esistono orientamenti per tale benestare. La presente disposizione è applicabile fino all'entrata in vigore della norma armonizzata negli Stati membri.
3. In casi particolari la Commissione può, in deroga al paragrafo 2, lettera a), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, autorizzare il rilascio di un benestare tecnico europeo per prodotti per cui esiste un mandato per una norma armonizzata o per cui la Commissione ha stabilito che è possibile elaborare una norma armonizzata. L'autorizzazione è valida per un periodo determinato.
4. Il benestare tecnico europeo è in generale rilasciato per un periodo di cinque anni. Questo periodo può essere prorogato.
Art. 9
1. Il benestare tecnico europeo per un prodotto si basa su esami, prove ed una valutazione sulla base dei documenti interpretativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, come pure sugli orientamenti previsti all'articolo 11 riguardo al prodotto o alla famiglia di prodotti cui appartiene.
2. Qualora non esistano o non siano ancora disponibili gli orientamenti previsti all'articolo 11, può essere rilasciato un benestare sulla base dei relativi requisiti essenziali e dei documenti interpretativi se la valutazione del prodotto è adottata da organismi competenti per il benestare tecnico i quali agiscono congiuntamente nell'ambito dell'organizzazione di cui all'allegato II. Qualora gli organismi riconosciuti siano di parere discorde, viene adito il comitato di cui all'articolo 19.
3. Il benestare tecnico europeo per un prodotto è rilasciato in uno Stato membro, secondo la procedura di cui all'allegato II, a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.
Art. 10
1. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi autorizzati al rilascio di benestare tecnici europei.
2. Gli organismi competenti per il benestare tecnico devono soddisfare i requisiti della presente direttiva e devono in particolare essere in grado:
— di valutare l'idoneità all'impiego dei nuovi prodotti sulla base di conoscenze scientifiche e pratiche;
— di pronunciarsi in modo imparziale rispetto agli interessi dei fabbricanti interessati o dei loro mandatari e
— di sintetizzare i contributi di tutte le parti interessate ai fini di una valutazione equilibrata.
3. L'elenco degli organismi competenti per rilasciare benestare tecnici europei ed ogni eventuale modifica dell'elenco sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Art. 11
1. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, la Commissione impartisce all'organizzazione, che è prevista all'allegato II e che raggruppa gli organismi riconosciuti designati dagli Stati membri, mandati per l'elaborazione di orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti.
2. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti devono segnatamente comprendere quanto segue:
a) l'elenco dei documenti interpretativi pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
b) i requisiti concreti del prodotto in termini di requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
c) i metodi di prova;
d) i metodi di valutazione e di giudizio dei risultati delle prove;
e) le procedure di controllo e di conformità, che devono essere conformi agli articoli 13, 14 e 15;
f) il periodo di validità del benestare tecnico europeo.
3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo sono pubblicati, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, dagli Stati membri nella(e) rispettiva(e) lingua(e) nazionale(i) ufficiale(i).
Capo IV. Documenti interpretativi
Art. 12
1. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, la Commissione incarica i comitati tecnici a cui partecipano gli Stati membri, di elaborare i documenti interpretativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
2. I documenti interpretativi:
a) precisano i requisiti essenziali previsti all'articolo 3 e definiti nell'allegato I, armonizzando la terminologia ed i concetti tecnici di base e indicando le categorie o i livelli per ciascun requisito laddove ciò sia necessario e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche lo consenta;
b) indicano metodi di correlazione tra detti livelli o categorie di requisiti e le specificazioni tecniche di cui all'articolo 4: metodi di calcolo e di determinazione, norme tecniche di concezione delle opere, ecc.;
c) costituiscono un riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il benestare tecnico europeo, nonché per l'accettazione di specificazioni tecniche nazionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
3. La Commissione pubblica i documenti interpretativi nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19.
Capo V. Attestato di conformità
Art. 13
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica definita all'articolo 4.
2. I prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di conformità con le specificazioni tecniche definite all'articolo 4. La conformità è stabilita mediante prova o altre verifiche in base alle specificazioni tecniche, conformemente all'allegato III.
3. L'attestato di conformità di un prodotto presuppone che:
a) il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche ovvero
b) per taluni prodotti menzionati nelle relative specificazioni tecniche, un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica.
4.
La Commissione, previa consuItazione del comitato di cui all'articolo 19, sceglie la procedura di cui al paragrafo 3 per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati conformemente alle precisazioni di cui all'allegato III, in base:
a) all'importanza che riveste il prodotto rispetto ai requisiti essenziali ed in particolare rispetto a quelli in materia di salute e di sicurezza;
b) alla natura del prodotto;
c) all'influenza della variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua destinazione;
d) ai potenziali difetti della fabbricazione del prodotto.
In ogni caso si sceglie la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza.
La procedura così fissata è indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche o nella pubblicazione delle stesse.
5. Nel caso di un esemplare unico (e non di serie) basta una dichiarazione di conformità secondo l'allegato III, punto 2, possibilità 3, salvo che non sia altrimenti disposto dalle specifiche tecniche per i prodotti che hanno implicazioni particolarmente importanti per quanto riguarda la salute e la sicurezza.
Art. 14
1.
Conformemente all'allegato III le procedure di cui sopra comportano,
a) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), il rilascio di una dichiarazione di conformità per un prodotto da parte del fabbricante o del suo mandatario ovvero,
b) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), il rilascio da parte di un organismo di certificazione di un certificato di conformità per un sistema di controllo e di verifica della produzione per il prodotto stesso.
Le modalità di applicazione delle procedure di attestato di conformità sono riportate nell'allegato III.
2. La dichiarazione di conformità del fabbricante o il certificato di conformità danno al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità il diritto di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Il modello della marcatura CE di conformità e le modalità d'impiego relative a ciascuna procedura dell'attestato di conformità figurano nell'allegato III.
Art. 15
1. Gli Stati membri vigilano sulla corretta utilizzazione della marcatura CE.
2. Fatto salvo l'articolo 21:
a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso.
b) Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 21.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a vietare che si appongano sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzioni o sui documenti commerciali che li accompagnano può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Capo VI. Procedure speciali
Art. 16
1. Se, per un determinato prodotto, non esistono le specificazioni tecniche di cui all'articolo 4, lo Stato membro di destinazione, agendo a richiesta e in singoli casi, considera come conformi alle disposizioni nazionali in vigore i prodotti che hanno superato le prove e i controlli effettuati, nello Stato membro di produzione, da un organismo riconosciuto secondo i metodi in vigore nello Stato membro di destinazione o riconosciuti come equivalenti da tale Stato membro.
2. Lo Stato membro di produzione comunica allo Stato membro di destinazione, la cui regolamentazione è applicabile alle prove ed ai controlli da effettuare, quale organismo esso intenda riconoscere a tal fine. Lo Stato membro di destinazione e lo Stato membro produttore si scambiano tutte le informazioni necessarie. Finito tale scambio di informazioni lo Stato membro produttore riconosce l'organismo in tal modo designato. Se uno Stato membro nutre dubbi, esso provvede a motivarli ed a informarne la Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi designati si forniscano mutua assistenza.
4. Qualora uno Stato membro constati che un organismo riconosciuto non effettua i collaudi e i controlli regolarmente secondo le sue disposizioni nazionali, esso lo comunica allo Stato membro in cui l'organismo è riconosciuto. Quest'ultimo, entro un termine appropriato, informa lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione, circa i provvedimenti presi. Qualora lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione non ritenga sufficienti detti provvedimenti, esso può vietare o subordinare a particolari condizioni l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del prodotto in questione. Esso ne informa l'altro Stato membro e la Commissione.
Art. 17
In applicazione della procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri di destinazione attribuiscono alle relazioni e ai certificati di conformità rilasciati dallo Stato membro produttore lo stesso valore dei documenti nazionali corrispondenti.
Capo VII. Organismi riconosciuti
Art. 18
1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove da essi designati per effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove, conformemente alla presente direttiva, nonché nome e indirizzo e numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2. Gli organismi di certificazione, gli organismi d'ispezione ed i laboratori di collaudo devono rispondere ai criteri di cui all'allegato IV.
3. Gli Stati membri specificano i prodotti che rientrano nella competenza degli organismi e laboratori di cui al paragrafo 1 e la natura dei compiti loro affidati.
Capo VIII. Comitato permanente per la costruzione
Art. 19
1. È istituito un comitato permanente per la costruzione.
2. Il comitato è composto da rappresentanti designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro designa due rappresentanti. I rappresentanti possono farsi assistere da esperti.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Art. 20
1. Il comitato di cui all'articolo 19 può, a richiesta del proprio presidente o di uno Stato membro, esaminare qualsiasi problema dovesse sorgere in sede di attuazione e applicazione pratica della presente direttiva.
2. Sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 3 e 4 le disposizioni necessarie in materia di:
a) definizione delle categorie di requisiti, purché non siano inclusi nei documenti interpretativi, e definizione della procedura per stabilire la conformità nei mandati per le norme conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, ed agli orientamenti per il benestare tecnico di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
b) conferimento di istruzioni per l'elaborazione dei documenti interpretativi di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, e decisione in merito ai documenti interpretativi di cui all'articolo 12, paragrafo 3;
c) riconoscimento delle specificazioni tecniche nazionali conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (6), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo in cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Capo IX. Clausola di salvaguardia
Art. 21
1. Se uno Stato membro constata che un prodotto dichiarato conforme alla presente direttiva non risponde ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3, esso prende tutte le misure utili per ritirare i prodotti dal mercato o proibirne o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione della misura presa, precisando i motivi della propria decisione ed in particolare se la non conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto degli articoli 2 e 3, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4;
b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4:
c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui all'articolo 4.
2. La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la massima celerità. Se la Commissione constata dopo tale consultazione che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso le misure e gli altri Stati membri.
3. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme o delle specificazioni tecniche, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 19 ed il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE nel caso di una lacuna in una norma armonizzata, entro un termine di due mesi, se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle, ed avvia le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
4. Lo Stato membro interessato prende le misure appropriate contro chiunque abbia fatto la dichiarazione di conformità e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
5. La Commissione fa sì che gli Stati membri siano tenuti informati sugli sviluppi e sull'esito della suddetta procedura.
Capo X. Disposizioni finali
Art. 22
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 30 mesi dalla sua notifica (7). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 23
Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, riesamina il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e formula eventualmente le proposte di modifica appropriate.
Art. 24
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi` 21 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU (6) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 27 dicembre 1988.