Sez. 1, Ordinanza n. 380 del 14/01/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 212963 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in correità - Conferma da elementi di fatto provenienti "aliunde" - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Ai fini dell'emissione di un provvedimento di coercizione personale, una chiamata in correità, per costituire grave indizio di colpevolezza a carico dell'indagato, deve essere confermata da uno o più elementi di fatto certi, provenienti da fonte non riconducibile al dichiarante e non riguardanti circostanze di generale conoscibilità, la cui mancanza, qualificando come non grave l'elemento indiziario della chiamata in correità, non giustifica l'emissione di un provvedimento limitativo della libertà personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)