Sez. 3, Sentenza n. 6299 del 04/06/1991 (Rv. 472515 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Oneri accessori - In genere | Deroga alla disciplina legale - Pattuizione precedente alla entrata in vigore della legge sull'equo canone - Validità per il periodo successivo.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Oneri accessori - In genere
L'art. 9 della legge n. 392 del 1978 (secondo il quale gli oneri accessori sono posti a carico del conduttore, salvo patto contrario) si applica, con decorrenza dalla entrata in vigore della stessa legge, non solo ai contratti locatizi di nuova costituzione, ma anche - in mancanza di una diversa specifica regolamentazione nel regime transitorio di detta legge - a quelli già in corso; in quest'ultimo caso, il patto con il quale gli oneri accessori siano stati posti a carico del locatore anziché del conduttore, rimane valido e operante anche dopo l'entrata in vigore della legge medesima, senza che sia necessaria una specifica rinnovazione di tale patto, atteso che l'anzidetta norma, lungi dal sostituirsi agli accordi già intercorsi, consente espressamente deroghe rimettendosi alla volontà dei contraenti.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)