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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 23506 del 04/11/2014 (Rv. 633084 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Diritto al rimborso per crediti indicati in dichiarazione - Silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso - Impugnazione del contribuente - Pendenza dei termini previsti dall'art. 36 bis e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633084-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Il contribuente che vanti un diritto al rimborso per crediti esposti in dichiarazione può ricorrere avverso il silenzio serbato dall'Ufficio sulla richiesta di restituzione pur in pendenza dei termini che gli artt. 36 bis e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevedono, rispettivamente, per il controllo formale della dichiarazione e la notifica dell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)