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Sez. 6 - , Sentenza n. 11780 del 21/01/2020 Ud. (dep. 09/04/2020) Rv. 278722 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento - Reiterazione della condotta - Particolare tenuità del fatto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278722-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omesso versamento dell'assegno integra un reato "a consumazione prolungata", caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato).

Riferimenti normativi: Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)