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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 393 del 1995

Decisione
decisa il 1995-07-20, depositata il 1995-07-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:393
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21698

  • Regione sicilia
  • Finanza pubblica allargata
  • Contributi finanziari straordinari alle ditte di trasporto "stat" e "camarda e drago" S.N.C., in relazione agli attentati di natura mafiosa dalle stesse subiti
  • Ricorso del commissario dello stato
  • Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.
  • Sopravvenuta abrogazione, nelle more del giudizio di costituzionalità, della legge regionale contenente le disposizioni impugnate
  • Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
In ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, relativamente agli artt. 1 e 2 della delibera legislativa regionale, approvata in data 7 aprile 1995, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, tali norme, sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico né sono in grado di produrne, poiché la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della successiva legge regionale del 29 maggio 1995, n. 48, che ne ha disposto l'abrogazione. - Giurisprudenza conforme in tema di cessazione di materia del contendere. Da ultimo, v. S. n. 64/1995. red.: A.M. M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 1 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
  • art. 2 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1995; Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e l'avv. Francesco Castaldi per la Regione;
punto 1
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Le disposizioni impugnate prevedono contributi straordinari in conto capitale a favore di due aziende private di trasporto, in relazione ad attentati incendiari di sospetta natura mafiosa subite dalle stesse. Secondo il ricorso, tale previsione, prevedendo trattamenti differenziati a determinati soggetti anziché ad una categoria astratta di beneficiari, violerebbe il principio di eguaglianza. Sembrerebbe, altresì, violato il principio del buon andamento, non essendo richiesto che i beneficiari del finanziamento regionale siano tenuti a documentare l'utilizzo per il ripristino dei beni distrutti.
punto 2
La Regione Siciliana costituita in giudizio, chiede che sia dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni sottoposte all'esame della Corte. Secondo la resistente, infatti, la legge impugnata avrebbe lo scopo, non già di "risarcire" i danni subiti dalle due imprese a causa degli attentati incendiari, ma quello di recuperare la piena funzionalità finanziaria e patrimoniale delle imprese beneficiarie del contributo pubblico, ivi compresi i livelli occupazionali precedenti agli attentati, al fine di ripristinare la piena efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone su strada.
punto 3
Successivamente alla instaurazione del presente giudizio, la Regione Siciliana ha promulgato nell'intero testo la delibera legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 44), ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata pubblicata anche la legge regionale 25 maggio 1995, 48 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che ha dichiarato l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.
punto 4
Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne poiché la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48). Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze