Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 17 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19114
- Inquinamento
- Scarichi senza autorizzazione
- Possibilità di ottenere autorizzazioni in sanatoria
- Operatività del beneficio solo nei centri storici di venezia e chioggia
- Esclusione dei soggetti che operano in comuni prossimi alla laguna
- Asserita ingiustificata disparità di trattamento
- Legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore in materia
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'aver disposto, per i soli centri storici di Venezia e Chioggia e non anche per i comuni prossimi alla laguna, che le aziende artigiane e gli altri enti che abbiano effettuato scarichi senza autorizzazione possano, a determinate condizioni, ottenere un'autorizzazione in sanatoria, trova ragionevole giustificazione nella diversità dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto e nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano; in ogni caso la disciplina degli scarichi rientra nella discrezionalità del legislatore il cui operato si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale ove non sia, come non è nella specie, del tutto arbitrario (Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, quinto comma, l. 8/11/1991, n. 360 e 10 d.l. 5/2/1990, n. 16, conv. in l. 5/4/1990, n. 71).
Norme impugnate
- art. 4, comma 5, legge 8 novembre 1991, n. 360
- d.l. 5 febbraio 1990, n. 16
- legge 5 aprile 1990, n. 71
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma (recte: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre, nel procedimento penale a carico di Guidotto Giampietro ed altri, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Venezia, Sezione distaccata di Mestre, nel procedimento penale a carico di Guidotto Giampietro ed altri, con ordinanza del 23 gennaio 1992 (R.O. n. 164 del 1992), ha rilevato che la legge n. 171 del 1973, al fine di salvaguardare l'equilibrio ecologico di Venezia e della laguna, punisce (art. 9) coloro che senza autorizzazione effettuano scarichi nelle fognature, nelle acque della laguna e nei corsi di acqua che si immettono in essa e che detta legge trova applicazione per tutti i comuni prossimi alla laguna, tra cui Noale, il cui presidio ospedaliero è interessato nel processo penale suddetto; che invece, gli artt. 4, quarto comma (recte: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360, e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1990, n. 71, dispongono, per i soli centri storici di Venezia e Chioggia, che le aziende artigiane ed altri enti, tra cui gli stabilimenti ospedalieri, si dotino di sistemi di depurazione ed abbattimento degli scarichi; che, se sprovvisti di autorizzazione, la chiedano in sanatoria; che, conseguentemente, nelle more dell'accoglimento della richiesta, i procedimenti penali in corso sono sospesi e, successivamente, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, i reati si estinguono;
che sussiste, quindi, una ingiustificata discriminazione tra soggetti che si trovano in situazione identica, onde la illegittimità costituzionale delle suddette norme (combinato disposto dell'art. 4, quarto comma - recte: quinto comma - della legge n. 360 del 1990, e 10 del decreto-legge n. 16 del 1990, convertito in legge n. 71 del 1990);
che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che il diverso trattamento denunciato dal giudice a quo trova una ragionevole giustificazione nella diversità dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto nonché nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano e nelle concrete difficoltà che dovrebbero superare gli stabilimenti ubicati nei centri storici di Venezia e Chioggia;
che, comunque, la disciplina degli scarichi rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui operato si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale se non sia, come non è nella specie, del tutto arbitrario;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, quinto comma, della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze