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Sez. L, Sentenza n. 5036 del 12/08/1986 (Rv. 447697 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - DOMANDA SEPARATA DA QUELLA DIRETTA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447697-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - DOMANDA SEPARATA DA QUELLA DIRETTA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ.*

La disposizione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., che configura il maggior credito da svalutazione monetaria quale proprietà intrinseca del credito di lavoro originario e sua componente essenziale con funzione d'indicizzazione, ha natura sostanziale. Pertanto, ove il datore di lavoro abbia adempiuto tardivamente solo il credito originario del lavoratore, questi, essendo la rivalutazione una parte del suo credito complessivo, può agire separatamente per ottenere tale rivalutazione, allo stesso modo in cui qualsiasi creditore che abbia ricevuto un adempimento parziale può agire per il residuo importo. (V 2987/86, mass n 445995; (V 1146/84, mass n 433283).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)